Responsabilità per i danni causati dagli animali: dalla colpa alla responsabilità oggettiva della Pubblica Amministrazione
Un’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità civile per i danni da fauna selvatica e animali randagi, alla luce della sentenza della Cassazione n. 7969/2020 e dei principi costituzionali di tutela effettiva.
La responsabilità civile per i danni causati dagli animali rappresenta un tema di crescente rilievo, al crocevia tra diritto civile, amministrativo e tutela dell’ambiente. Per lungo tempo la giurisprudenza ha mantenuto una distinzione netta tra gli animali domestici, soggetti alla responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2052 c.c., e gli animali selvatici o randagi, per i quali trovava applicazione l’art. 2043 c.c., imponendo al danneggiato l’onere di provare la colpa della Pubblica Amministrazione. Tale impostazione, fondata su una concezione tradizionale di proprietà e custodia, si è rivelata progressivamente incongrua rispetto ai principi di effettività della tutela e di uguaglianza sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost., poiché lasciava il cittadino privo di una reale protezione risarcitoria.
La svolta è giunta con la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 20 aprile 2020, n. 7969, che ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. anche ai danni cagionati dalla fauna selvatica, attribuendo la responsabilità alle Regioni quali titolari delle funzioni di tutela e gestione della fauna ai sensi della legge n. 157/1992. Secondo la Corte, l’amministrazione pubblica deve rispondere dei danni provocati dagli animali selvatici in quanto “utilizzatore” del patrimonio faunistico, in applicazione del principio ubi commoda ibi incommoda. Chi trae vantaggio dalla presenza della fauna sul territorio deve sopportare anche gli oneri connessi ai rischi che essa comporta. Si tratta di una ricostruzione coerente con la funzione solidaristica del diritto civile, che sposta l’asse dalla colpa all’oggettiva imputazione del rischio.
L’effetto di tale pronuncia è stato quello di restituire coerenza e uniformità al sistema, estendendo la tutela del danneggiato e rafforzando la responsabilità della Pubblica Amministrazione. L’orientamento, ormai consolidato, individua nelle Regioni i soggetti legittimati passivi dell’azione risarcitoria, con facoltà di rivalersi sugli enti delegati — come Province o enti parco — qualora venga accertata una loro condotta colposa specifica. La ratio di sistema è chiara: evitare che la frammentazione delle competenze amministrative si traduca in un ostacolo alla giustizia sostanziale e promuovere una gestione più efficace del rischio faunistico, in un’ottica di prevenzione e responsabilità condivisa.
Diverso resta, invece, il regime applicabile agli animali randagi. In questo ambito continua a trovare applicazione l’art. 2043 c.c., che impone la prova della colpa della Pubblica Amministrazione, in caso di omissione degli obblighi di prevenzione e cattura previsti dalla legge quadro n. 281/1991 e dalle normative regionali attuative. La responsabilità è pertanto di tipo soggettivo e si configura in presenza di una condotta omissiva colposa, consistente nel mancato adempimento degli obblighi di vigilanza e intervento. Ne consegue che il danneggiato deve dimostrare la sussistenza di un obbligo giuridico di agire, non adempiuto dall’ente competente.
La coesistenza di due diversi regimi — oggettivo per la fauna selvatica e colposo per i randagi — solleva interrogativi di equità e coerenza sistematica. Se l’art. 2052 c.c. trova giustificazione nell’impossibilità per il danneggiato di controllare il rischio, la stessa ratio dovrebbe valere anche per il fenomeno del randagismo, che, al pari della fauna selvatica, rientra nella sfera di gestione pubblica e nella responsabilità collettiva di tutela del territorio. Alcuni orientamenti giurisprudenziali recenti iniziano a mettere in discussione tale distinzione, prospettando una possibile estensione del regime oggettivo anche ai danni da animali randagi, in nome del principio di uguaglianza sostanziale e dell’effettività della tutela del cittadino.
La prospettiva evolutiva del diritto appare dunque orientata verso una concezione più ampia e moderna della responsabilità pubblica, fondata sulla gestione dei rischi sociali e sulla funzione preventiva del risarcimento del danno. L’art. 2052 c.c., lungi dall’essere una norma di imputazione patrimoniale, si conferma oggi come strumento dinamico di equilibrio tra interessi pubblici e privati, capace di adattarsi ai mutamenti della società e alle nuove relazioni tra uomo, animale e ambiente.