Contratti

Garanzia per vizi, mancanza di qualità e aliud pro alio

Come abbiamo trasformato un difetto in una transazione efficace

5 min di lettura Avv. Fabrizio Franco

Garanzia per vizi, mancanza di qualità e aliud pro alio

Come abbiamo trasformato un difetto in una transazione efficace

La garanzia per vizi costituisce uno dei capisaldi del diritto dei contratti di vendita e, più in generale, della tutela dell’equilibrio sinallagmatico tra le parti. La vicenda affrontata dal mio studio ha riguardato una società acquirente che, a seguito della consegna di un bene industriale rivelatosi inutilizzabile, ha scelto di perseguire una soluzione negoziale, evitando un contenzioso lungo e dispendioso. L’approccio adottato ha consentito di ricondurre la controversia entro i binari dei rimedi codicistici e di trasformare un conflitto potenziale in una transazione stabile e soddisfacente per entrambe le parti.

In diritto, la garanzia per vizi trova il suo fondamento negli artt. 1490 e ss. c.c., che configurano una responsabilità per inadempimento indipendente dalla colpa del venditore, volta a riequilibrare lo scambio alterato dalla presenza di vizi originari del bene. Come chiarito da Cass. civ., sez. II, n. 14665/2008, la ratio dell’istituto risiede nella necessità di assicurare la corrispondenza tra le prestazioni e l’utilità economica perseguita dal compratore, a prescindere dall’elemento soggettivo della colpa. La disciplina prevede rimedi alternativi — risoluzione o riduzione del prezzo — subordinati alla tempestiva denuncia del vizio e alla prova dell’esistenza del difetto al momento della conclusione del contratto.

Nel caso trattato, l’attività professionale si è concentrata sulla ricostruzione tecnica e giuridica dei difetti, sulla verifica della riconducibilità causale al momento della vendita e sulla definizione di un accordo transattivo che contemperasse le reciproche posizioni. Il venditore, riconosciuto il vizio, si è impegnato a ripristinare la funzionalità del bene e a rimborsare le spese sostenute dall’acquirente, ponendo così le basi per una ricomposizione equilibrata del rapporto. L’accordo ha previsto l’efficacia vincolante per successori e aventi causa, la clausola di foro esclusivo e la forma scritta ad substantiam per ogni modifica, al fine di garantire certezza e stabilità nel tempo.

Sotto il profilo sistematico, è opportuno distinguere il vizio redibitorio dalla mancanza di qualità e dall’ipotesi di aliud pro alio. Quest’ultima ricorre quando il bene consegnato appartiene a un genere diverso o è strutturalmente inidoneo allo scopo contrattuale, fattispecie che la giurisprudenza riconduce al generale rimedio risolutorio ex art. 1453 c.c., svincolato dai termini di decadenza e prescrizione tipici della garanzia. La Cassazione (sez. II, n. 18327/2013) ha ribadito che, in tali casi, l’inadempimento è radicale e incide sull’essenza stessa dell’obbligazione, giustificando l’applicazione dei rimedi generali.

La distinzione, lungi dall’essere puramente teorica, assume rilievo operativo nella strategia difensiva e nella scelta del rimedio più appropriato: la qualificazione del difetto come vizio o come aliud pro alio determina differenze sostanziali in tema di termini, oneri probatori e stabilità del contratto. Nel caso in esame, la transazione ha consentito di chiudere il contenzioso latente attraverso una ricostruzione condivisa dei fatti e un riconoscimento reciproco delle rispettive posizioni giuridiche.

L’esperienza conferma che la composizione bonaria, se correttamente inquadrata, può costituire espressione concreta dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. La transazione, lungi dal rappresentare una rinuncia, diventa strumento di certezza e di riequilibrio contrattuale, restituendo effettività al sinallagma originario e rafforzando la fiducia nel mercato e nella serietà degli operatori economici.

Condividi questo articolo

Ti è piaciuto questo articolo?

Contattami per una consulenza personalizzata su questo tema