Dalla bottega al digitale
Come un brand artigianale ha costruito la sua presenza online attraverso un contratto di partnership evoluto
La transizione digitale rappresenta oggi una delle sfide più complesse per le imprese artigianali italiane, chiamate a coniugare tradizione e innovazione in un contesto di mercato sempre più competitivo. La vicenda seguita dal mio studio ha riguardato una storica azienda di pelletteria di lusso che, consapevole dell’esigenza di presidiare i canali digitali, ha scelto di affidare la gestione della propria presenza online a un partner tecnologico specializzato. L’obiettivo era definire un modello contrattuale che tutelasse il patrimonio immateriale del brand e garantisse una collaborazione continuativa e trasparente.
Il contratto, redatto e negoziato dal mio studio, ha assunto la forma di una partnership evoluta, in cui la prestazione non si esaurisce nella fornitura di servizi digitali, ma si articola in una cooperazione stabile volta alla crescita del marchio. Sono stati disciplinati in modo analitico i profili di esclusiva ai sensi dell’art. 1567 c.c., la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e la tutela del know-how aziendale. La clausola di esclusiva, calibrata sulla natura fiduciaria del rapporto, ha impedito al partner tecnologico di operare con brand concorrenti, preservando la coerenza comunicativa e il valore distintivo del marchio.
Un elemento innovativo dell’accordo è stata la previsione di un compenso variabile collegato ai risultati di vendita e all’incremento delle performance digitali. Tale impostazione, mutuata dai modelli di profit sharing, ha consentito di allineare gli interessi delle parti, trasformando il fornitore in un vero alleato strategico. Contestualmente, il contratto ha previsto una sezione dedicata alla protezione dei dati e delle strategie di marketing, con obblighi di riservatezza estesi anche ai collaboratori del partner.
Dal punto di vista giuridico, la struttura contrattuale ha richiesto un attento bilanciamento tra autonomia delle parti e vincoli di collaborazione, ponendo l’accento sulla buona fede oggettiva e sulla trasparenza delle operazioni economiche (artt. 1175 e 1375 c.c.). È stata inoltre inserita una clausola di risoluzione automatica per gravi inadempimenti, volta a preservare la continuità dell’attività digitale e a evitare contenziosi futuri.
L’esperienza dimostra come il diritto dei contratti, se interpretato in chiave evolutiva, possa fungere da strumento di sviluppo imprenditoriale. Un contratto ben costruito non si limita a delimitare le responsabilità, ma diventa architettura regolativa di un rapporto dinamico, capace di adattarsi alle esigenze del mercato e alle trasformazioni tecnologiche. Il caso in esame conferma che la digitalizzazione non è solo un processo tecnico, ma un percorso giuridico e strategico che richiede visione, metodo e tutela preventiva.